Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, Nel TUS (Testo Unico della Sicurezza) è stato rivisto il sistema delle sanzioni, prevedendo anche la pena dell’arresto, per il datore di lavoro che non abbia previsto la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori, oltre alla sospensione dell’attività.
COSA PUO’ ACCADERE SE NON SI REDIGE IL D.V.R?
- per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive;
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000;
- per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000.
COME VIENE PIANIFICATA L’ATTIVITA’:
Fase 1
– Raccolta completa della documentazione attinente igiene e sicurezza del lavoro;
– Tipo di attività;
– Anagrafica azienda ( classificazione ATECO , libro infortuni , elenco personale , posizione sanitarie);
– Elenco processi aziendali ( tipologia lavorazioni);
– Elenco Macchinari;
– Certificazione ambienti;
– Autorizzazioni in possesso;
– Impianti installati;
– Eventuali Sostanze chimiche utilizzate;
– Documenti della sicurezza precedentemente redatti.
Fase 2
– Sopralluogo conoscitivo;
– Verifica congruità dello stato di fatto;
– Valutazione strutture, impianti, attrezzature, modalità operative;
– Esame materiali impiegati;
– Reperimento indicatori di stress (assenteismo, malattie, infortuni, turn-over..) e della struttura aziendale (organigramma, gestione salute e sicurezza..);
– Individuazione dei reparti e delle lavorazioni dove vengono utilizzate le sostanze chimiche pericolose;
– Verifica della scheda di sicurezza relativamente ai punti correlabili al rischio;
– Individuazione del rischio;
– Criteri di gestione delle sostanze e/o prodotti, dispositivi personali, presidi presenti, loro funzionalità;
– Limiti di esposizione di natura ambientale e/o biologica;
– Verifica del livello formativo/informativo pertinente ;
– Valutazione del rischio;
– Disposizione dati per la definizione del piano sanitario;
– Individuazione delle mansioni presenti all’interno dell’azienda.
Fase 3
– Organizzazione dei dati e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi artt. 15 comma 1 lett. a) e 28 D.Lgs. 81/08;
– Predisposizione piano degli interventi di adeguamento necessari.
Fase 4
-Incontro per consegna e presentazione documento da verificare ed approvare a cura del Datore di Lavoro con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente, previa consultazione dell’RLS.
In tutti questi casi PROGETTO PROGRESSO interviene avvalendosi, di tecnici specialistici e gestisce l’analisi dei rischi in tutti i suoi aspetti, anche con i rilievi strumentali specifici inerenti agli agenti patogeni.